Il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, entrato in vigore il 15 giugno 2023, disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), con i relativi allegati sul modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione (FIR) di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006.
Tale decreto prevedeva delle tempistiche di iscrizione al RENTRI (art. 13), di applicabilità dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario (art. 9) e di predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l’altro, le modalità operative legate al funzionamento del registro (art. 21).
Con il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 sono state definite le tempistiche relative a:
Tale decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e sul sito internet del RENTRI.
QUALI SONO LE SCADENZE FISSATE DAL DECRETO?
La “Tabella scadenze RENTRI” adottata con il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 prevede:
Scadenze per l’iscrizione al RENTRI:
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche (art. 13, comma 1) |
Lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) |
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
Lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) |
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
Lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) |
a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
Data di entrata in vigore dei nuovi modelli:
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) (art.9, comma 1) |
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a) |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale:
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale (art. 4, comma 3, lettera b) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
Obbligo di emissione del FIR in formato digitale:
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale (art. 7, comma 8) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) |
a decorrere dal 13 febbraio 2026 |
La prima scadenza è quindi quella per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18: tali soggetti dovranno iscriversi tra il 15/12/2024 e il 13/02/2025. Dal 13/02/2025 questi stessi soggetti dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato digitale
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