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Analisi
| 24/10/2023

IL RISCHIO ELETTRICO

Controlli periodici nelle aziende

 

In materia di impianti e apparecchiature elettriche, ricordiamo che l’articolo 86 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto un regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro.

Nel dettaglio

Articolo 86 - Verifiche e controlli

1.Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità e i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

I controlli ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico (TU) “hanno per oggetto tutto l’impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche”.

Chi può effettuare i controlli?

I controlli ex art. 86 TU “rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto possono essere svolti da un tecnico qualsiasi che a giudizio del datore di lavoro sappia come condurli. Ciò che qualifica tale tecnico è la conoscenza del modo di condurre le verifiche”.

Dunque tali controlli “devono essere effettuati da persone qualificate e competenti nei lavori di verifica, rispettivamente degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche”. Mentre gli interventi sull’impianto che esulano dalla manutenzione ordinaria “possono essere eseguiti solo da un’impresa installatrice o da un ufficio tecnico interno abilitati” ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Inoltre il documento indica che il datore di lavoro:

- “può incaricare dei controlli sia personale interno che personale esterno;

- “deve comunque accertarsi che la persona incaricata abbia le competenze per un compito simile, altrimenti potrebbe non essere esente da colpa nel caso dovesse verificarsi qualche infortunio”.

Si ricorda poi che l’esito dei controlli è “verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza”. E, chiaramente, “i controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 non sostituiscono le verifiche ai sensi del d.p.r. 462/01”.

 

Infine si ricorda che gli organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico per le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 e il personale che lavora in tali organismi “non possono svolgere attività di progettazione, installazione e manutenzione nel settore degli impianti elettrici, pertanto non possono svolgere neanche i controlli” ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/2008.

 

PS&Q VARESE SRL A SOCIO UNICO rimane a disposizione per redigere il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO che definisce a quale rischio l'azienda si espone e con quale cadenza effettuare i controlli dell'impianto elettrico esistente.

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